La scorsa settimana la redazione di open.online ha pubblicato un articolo intitolato (a suo tempo, come si dirà) “Scuola, «i presidi non possono sospendere i docenti senza Green pass: la sentenza dei giudici di Trieste»”.
Il titolo era frutto di una male interpretazione di una recente ordinanza della Cassazione, 27 agosto 2021, n. 23524, che ribadiva un principio pacifico al pubblico impiego: l’illegittimità della sanzione disciplinare non adottata dall’Ufficio per i Procedimenti disciplinari.
Caso ha voluto però che la controversia avesse ad oggetto come sanzione disciplinare la sospensione, come destinatario un’insegnante e come soggetto adottante un preside.
Orbene, anche cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: è illegittima la sospensione di un insegnante disposta, come sanzione disciplinare, dal Dirigente Scolastico e non dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
Ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con il Green Pass nelle scuole.
L’ordinanza richiamata nell’articolo ha un contenuto del tutto estraneo alla questione della sospensione del personale docente sprovvisto di certificazione verde
Peraltro, volendo fare una battuta da giuristi, difficilmente la Corte di Cassazione avrebbe potuto pronunciarsi su un decreto adottato il 6 agosto 2021.
L’articolo di open.online è stato fortunatamente poi modificato in “I presidi non possono sospendere i docenti? Il caso della sentenza dei giudici di Trieste che crea confusione”.
Una confusione creata però dalla stessa redazione, tenuto conto del fatto che la gente estranea al diritto tende a dare per vero il titolo di un articolo, senza leggerne i contenuti, figuriamoci se ha la competenza per comprendere l’ordinanza della Cassazione richiamata.
Quantomeno adesso, cliccando sull’articolo di open.online, si legge che “L’ordinanza non mette comunque in discussione i provvedimenti previsti dal governo per il personale scolastico senza Green pass. Ci scusiamo per aver dato spazio a una errata interpretazione della sentenza, circolante nelle ultime ore. Occorre precisare che la sanzione introdotta dal decreto-legge 111/2021 non comporta l’avvio di un procedimento disciplinare ma è disciplinata quale diretta conseguenza della violazione di un obbligo di legge”.
Volendo allora tirare le somme del presente articolo e fare ulteriore chiarezza riguardo il Green Pass nelle scuole, è bene precisare che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del personale docente sprovvisto di certificato verde può e deve essere adottata dal Dirigente Scolastico, poiché essa non è una sanzione disciplinare ma un’operazione automatica, ope legis (art. 9-ter, comma 2), senza che vi sia cioè la necessità di un accertamento dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
Così come del resto chiarito dal TAR Lazio 2 settembre 2021, n. 8539.